Il 27.12.2012 il M.I.U.R. ha emanato una Direttiva Ministeriale che, nelle intenzioni originarie, e superata la contrapposizione tra alunni con disabilità/alunni senza disabilità, vorrebbe maggiormente favorire l’inclusione scolastica di quegli alunni che, per svariate ragioni, faticano considerevolmente a realizzare il loro diritto allo studio.
Tali alunni non sono quelli con disabilità previsti dalla legge 104/1992, né quelli con disturbi specifici dell’apprendimento considerati dalla legge 170/2010.
La D.M. su citata è stata pensata per ogni alunno che “con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta”.
L’attribuzione di un “bisogno educativo speciale”:
- prevede una forma di “protezione” scolastica quasi del tutto simile a quella che spetta ad alunni con D.S.A.
- non è stabilita dall’equipe, ma dal Consiglio di classe, e perciò non obbliga all’iter diagnostico, richiesto dalla legge 170/2010 per gli alunni con disturbi dell’apprendimento.
Nella pratica clinica infatti, si incontrano sempre più spesso disturbi evolutivi specifici, condizioni psicopatologiche conclamate o in fase di strutturazione, che non necessariamente hanno previsto un diritto ai provvedimenti scolastici contemplati dalla legge 104/1992, e forme di disagio sociale o/e culturale che – soprattutto in adolescenza – rendono problematico il diritto allo studio.
In tal caso, grazie all’iter diagnostico richiesto dalle famiglie che chiedono un’osservazione dei figli “forse dislessici”, e non necessariamente su invio dei docenti, è prassi del Centro chiedere al consiglio di classe di estendere a questi alunni i diritti contemplati dalla Direttiva Ministeriale su citata e dalle successive integrazioni.
Abbiamo constatato con una certa frequenza che, nei casi in cui le scuole hanno riconosciuto ad uno studente i bisogni educativi speciali (b.e.s.), i benefici si sono potuti osservare.
Abbiamo attribuito questi miglioramenti, oltre che ai provvedimenti pedagogici utilizzati, al fatto che:
- è stato possibile dare indicazioni per la predisposizione del piano didattico personalizzato, previsto anche per alunni e/o studenti con b.e.s.
- la diagnosi avanzata, anche quando non era pienamente assimilabile ai criteri dei manuali diagnostici, ha permesso alle famiglie di comprendere meglio il rapporto tra le difficoltà di apprendimento/studio ed i problemi dei figli non sempre dipendenti dalla scuola, ma messi in evidenza proprio dalla necessità di frequentarla.